Convenzione
Art. 31
Accordi particolari
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Accordi particolari)
128 I Membri riservano a sè, alle aziende private da essi riconosciute e alle altre aziende debitamente autorizzate, la facoltà di conchiudere accordi speciali su questioni di telecomunicazioni che non interessano la generalità dei Membri.
Tuttavia, tali accordi non devono essere in contrasto con le disposizioni della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi annessi, per quanto riguarda i disturbi nocivi che la loro applicazione potesse causare ai servizi di radiocomunicazione di altri Paesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-31