Convenzione
Art. 26
Priorità dei telegrammi di Stato; delle chiamate e delle conversazioni telefoniche di Stato
In vigore dal 15 nov 1977
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(Priorità dei telegrammi di Stato; delle chiamate e delle conversazioni telefoniche di Stato)
121 Con riserva dei disposti degli , i telegrammi di Stato godono del diritto di precedenza sugli altri telegrammi quando il mittente ne fa domanda. Le chiamate e le conversazioni telefoniche di Stato possono parimenti, a domanda speciale e nei limiti del possibile, fruire del diritto di priorità sulle altre chiamate e conversazioni telefoniche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-26