Convenzione

Art. 26

Priorità dei telegrammi di Stato; delle chiamate e delle conversazioni telefoniche di Stato

In vigore dal 15 nov 1977
. (Priorità dei telegrammi di Stato; delle chiamate e delle conversazioni telefoniche di Stato) 121 Con riserva dei disposti degli , i telegrammi di Stato godono del diritto di precedenza sugli altri telegrammi quando il mittente ne fa domanda. Le chiamate e le conversazioni telefoniche di Stato possono parimenti, a domanda speciale e nei limiti del possibile, fruire del diritto di priorità sulle altre chiamate e conversazioni telefoniche.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-26

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