Convenzione
Art. 23
Costruzione, esercizio e protezione delle vie e degli impianti di telecomunicazione
In vigore dal 15 nov 1977
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(Costruzione, esercizio e protezione delle vie e degli impianti di telecomunicazione)
115 1. I Membri prendono i provvedimenti opportuni per stabilire, nelle migliori condizioni tecniche, le vie e gli impianti necessari per garantire lo scambio rapido e ininterrotto delle telecomunicazioni internazionali.
116 2. Tali vie e impianti devono essere esercitati quanto più possibile secondo i metodi e i procedimenti che in pratica risultino i migliori, e vanno conservati in buono stato d'esercizio e mantenuti in conformità dei progressi scientifici e tecnici.
117 3. I Membri provvedono alla sicurezza di queste vie e impianti nei limiti della loro giurisdizione.
118 4. Salvo accordi particolari, tutti i Membri prendono i provvedimenti necessari per garantire l'efficienza dei tratti di circuiti delle telecomunicazioni internazionali che si trovano sotto il loro controllo.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-23