Convenzione

Art. 18

Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni

In vigore dal 15 nov 1977
. (Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni) 108 I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti, in ogni categoria di corrispondenza, senza priorità nè preferenze di qualsiasi genere.
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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-18

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