Convenzione›Parte PRIMA
Art. 17
Capacità giuridica dell'Unione
In vigore dal 15 nov 1977
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(Capacità giuridica dell'Unione)
107 L'Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-17