Art. 17 · Capacità giuridica dell'Unione
ConvenzioneParte PRIMA

Art. 17

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Capacità giuridica dell'Unione

In vigore dal 15 nov 1977
. (Capacità giuridica dell'Unione) 107 L'Unione gode, sul territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica che le è necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi.
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