Convenzione
Art. 22
Segreto delle telecomunicazioni
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Segreto delle telecomunicazioni)
113 1. I Membri si impegnano a prendere tutte le misure possibili, compatibili con il sistema di telecomunicazioni usato, per garantire il segreto delle corrispondenze internazionali.
114 2. Essi si riservano tuttavia il diritto di trasmettere tali corrispondenze alle autorità competenti allo scopo di salvaguardare l'applicazione della loro legislazione interna o l'esecuzione delle Convenzioni internazionali di cui sono parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-22