Convenzione
Art. 18
1 / 101Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Diritto del pubblico di utilizzare il servizio internazionale delle telecomunicazioni)
108 I Membri riconoscono al pubblico il diritto di corrispondere per mezzo del servizio internazionale di corrispondenza pubblica. I servizi, le tasse e le garanzie sono le stesse per tutti gli utenti, in ogni categoria di corrispondenza, senza priorità nè preferenze di qualsiasi genere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-18