Convenzione
Art. 36
Chiamate e messaggi di soccorso
In vigore dal 15 nov 1977
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(Chiamate e messaggi di soccorso)
138 Le stazioni di radiocomunicazioni sono obbligate ad accettare con priorità assoluta le chiamate e i messaggi di soccorso, qualunque sia la loro provenienza, a rispondere a detti messaggi e a dare immediatamente il seguito che richiedono.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-36