Convenzione
Art. 41
Disposizioni fondamentali e Regolamento generale
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Disposizioni fondamentali e Regolamento generale)
146 In caso di divergenza tra una disposizione della prima parte della Convenzione (disposizioni fondamentali, numeri da 1 a 170) e una disposizione della seconda parte (Regolamento generale, numeri da 201 a 571), la prima parte prevale.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-41