Convenzione
Art. 45
Ratifica della Convenzione
In vigore dal 15 nov 1977
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(Ratifica della Convenzione)
154 1. La presente Convenzione sarà ratificata da ciascuno dei Governi firmatari, secondo le norme costituzionali vigenti nei rispettivi Paesi. Gli strumenti di ratifica saranno inviati, nel più breve tempo possibile, per via diplomatica e per il tramite del Governo dello Stato in cui si trova la sede dell'Unione, al segretario generale, che provvederà a notificarli ai Membri.
155 2. Durante un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, ogni Governo firmatario gode dei diritti conferiti ai Membri dell'Unione in conformità dei numeri da 8 a 10, anche se non ha depositato lo strumento di ratifica nelle condizioni previste al numero 154.
156 Allo spirare d'un periodo di due anni a contare dalla data d'entrata in vigore della presente Convenzione, un Governo firmatario che non abbia depositato lo strumento di ratifica nelle condizioni previste al numero 154, non ha più diritto di votare in alcuna conferenza dell'Unione, in alcuna sessione del Consiglio d'amministrazione, in alcuna sessione del Consiglio d'amministrazione, in alcuna riunione degli organismi permanenti dell'Unione, nè in alcuna consultazione per corrispondenza effettuata in conformità delle disposizioni della Convenzione, e ciò fino a quando lo strumento di ratifica non sia stato depositato. Non è tuttavia pregiudicato alcun diritto di tale Governo, salvo quello di voto.
157 3. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell', ogni strumento di ratifica avrà effetto dalla data del deposito presso il segretario generale.
158 4. Nel caso in cui uno o più Governi firmatari non ratificassero la Convenzione, questa non cessa di essere valida per i Governi che l'avranno ratificata.
Storico versioni
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