Convenzione
Art. 49
Relazioni con gli Stati non contraenti
In vigore dal 15 nov 1977
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(Relazioni con gli Stati non contraenti)
164 Tutti i Membri riservano a sè e alle aziende private riconosciute la facoltà di stabilire le condizioni alle quali essi ammettono le telecomunicazioni scambiate con uno Stato che non è partecipe della presente Convenzione. Se una telecomunicazione originaria di uno Stato non contraente è accettata da un Membro, essa dev'essere trasmessa e, se utilizza le vie di telecomunicazioni d'un Membro, sono applicabili ad essa le disposizioni obbligatorie della Convenzione e dei Regolamenti amministrativi come anche le tasse normali.
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-49