ConvenzioneParte SECONDA

Art. 53

Conferenza di plenipotenziari

In vigore dal 15 nov 1977
. (Conferenza di plenipotenziari) 201 1. La Conferenza di plenipotenziari si riunisce a intervalli regolari, normalmente ogni cinque anni. 202 Se ciò è praticamente possibile, la data e il luogo d'una Conferenza di plenipotenziari sono fissati dalla Conferenza di plenipotenziari precedente; in caso contrario, tale data e tale luogo sono fissati dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione. 203 2. La data e/o il luogo della prossima Conferenza di plenipotenziari possono essere mutati: a) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale; 204 b) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 205 Nei due casi, vanno nuovamente stabiliti la data e/o il luogo, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione.
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