Convenzione
Art. 38
Impianti dei servizi di difesa nazionale
In vigore dal 15 nov 1977
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(Impianti dei servizi di difesa nazionale)
140 1. I Membri conservano l'intera loro libertà circa gli impianti radioelettrici militari dei loro eserciti e delle loro forze navali e aeree.
141 2. Tuttavia, tali impianti devono, per quanto possibile, essere conformi alle disposizioni regolamentari concernenti i soccorsi da prestare in caso di pericolo e i provvedimenti da prendere per impedire i disturbi nocivi, e alle prescrizioni dei regolamenti amministrativi riguardanti i tipi di emissione e le frequenze da usare, secondo la natura del servizio cui sono destinati.
142 3. Inoltre, detti impianti, qualora siano adoperati nel servizio della corrispondenza pubblica o in altri servizi disciplinati dai Regolamenti amministrativi annessi alla presente Convenzione, devono conformarsi, in generale, alle prescrizioni regolamentari applicabili a tali servizi.
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