Convenzione

Art. 37

Segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori.

In vigore dal 15 nov 1977
. (Segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori). 139 I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, e a collaborare nell'intento di localizzare e di identificare le stazioni del loro Paese, che emettono questi segnali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-37

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo