Convenzione
Art. 37
20 / 101Segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori.
In vigore dal 15 nov 1977
.
(Segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori).
139 I Membri si impegnano a prendere i provvedimenti necessari per reprimere la trasmissione o la messa in circolazione di segnali di soccorso, d'urgenza, di sicurezza o d'identificazione falsi o ingannatori, e a collaborare nell'intento di localizzare e di identificare le stazioni del loro Paese, che emettono questi segnali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1977-10-07;790#art-c-37