Convenzione

Art. 70

Riunioni dell'assemblea plenaria

In vigore dal 15 nov 1977
. (Riunioni dell'assemblea plenaria) 390 1. L'assemblea plenaria si riunisce normalmente alla data e nel luogo fissati dall'assemblea plenaria precedente. 391 2. La data e/o il luogo d'una riunione dell'assemblea plenaria possono essere modificati con l'approvazione della maggioranza dei Membri dell'Unione che hanno risposto alla domanda del segretario generale intesa a conoscere il loro parere. 392 3. A ognuna di queste riunioni, l'assemblea plenaria del Comitato consultivo è presieduta dal capo della delegazione del Paese nel quale la riunione ha luogo o, se questa riunione si tiene alla sede dell'Unione, da una persona eletta dall'assemblea plenaria stessa; il presidente è assistito da vicepresidenti eletti dall'assemblea plenaria. 393 4. Il segretario generale è incaricato di prendere, d'intesa con il direttore del Comitato consultivo interessato, le disposizioni amministrative e finanziarie necessarie in vista delle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni di studi.
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