Convenzione
Art. 66
Termini e modi di presentazione delle proposte alle conferenze
In vigore dal 15 nov 1977
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(Termini e modi di presentazione delle proposte alle conferenze)
355 1. Immediatamente dopo la spedizione degli inviti, il segretario generale prega i Membri di comunicargli nel termine di quattro mesi, le loro proposte relative ai lavori della conferenza.
356 2. Qualsiasi proposta presentata, la cui accettazione implichi una revisione del testo della Convenzione o dei Regolamenti amministrativi, deve contenere dei riferimenti ai numeri delle parti del testo che richiedono tale revisione. I motivi della proposta devono essere indicati in ogni caso nel modo più conciso possibile.
357 3. Il segretario generale comunica le proposte ricevute a tutti i Membri, man mano che le riceve.
358 4. Il segretario generale raccoglie e coordina le proposte ricevute dalle amministrazioni e dalle assemblee plenarie dei Comitati consultivi internazionali e le trasmette ai Membri, almeno tre mesi prima della data d'apertura della conferenza, nè il segretario generale, nè i direttori dei Comitati consultivi internazionali, nè i Membri del Comitato internazionale di registrazione delle frequenze sono autorizzati a presentare proposte.
Storico versioni
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