Art. 13

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 26 giu 1977
Le indennità indicate dagli non sono cumulabili con le indennità meccanografica e di rischio previste dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dagli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall' della legge 1 marzo 1975, n. 47.
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