Art. 9

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 19 set 1978
A decorrere dal 1 marzo 1977 le misure dell'indennità mensile di servizio penitenziario spettante al personale direttivo con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai sensi della tabella n. 3 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e di quella spettante al restante personale della carriera direttiva della stessa Amministrazione, ai sensi della tabella allegata alla legge 20 maggio 1975, n. 155, sono aumentate di L. 50.000. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 AGOSTO 1978, N. 505 .
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