Art. 5

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 6 mag 2001
La tabella allegata alla legge 22 dicembre 1969, n. 967, concernente norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica, è sostituita dalla seguente: TABELLA Ispettori generali capi - Questori - Vice questori - Vice questori aggiunti - Commissari capi - Commissari - Ufficiali generali e ufficiali superiori. . . . . . . . L. 4.000 Ufficiali inferiori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.500 Marescialli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3.000 Brigadieri, vicebrigadieri e gradi corrispondenti . . . . " 2.500 Appuntati, carabinieri e gradi corrispondenti, allievi carabinieri e gradi corrispondenti. . . . . . . . . . . " 2.000 Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell' della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, è elevato a lire 1.500 milioni. (2) (5) (7)
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