Art. 8

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 26 giu 1977
A decorrere dal 1 marzo 1977 le indennità di imbarco e di navigazione previste dalla legge 27 luglio 1967, n. 631, sono estese al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.
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