Art. 14

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 26 giu 1977
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1977 in lire 119.470 milioni, si provvede quanto a lire 100.000 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 e quanto a lire 19.470 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO - LATTANZIO - STAMMATI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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