Art. 13 · LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

Art. 13

LEGGE 27 maggio 1977, n. 284

In vigore dal 26 giu 1977
Le indennità indicate dagli non sono cumulabili con le indennità meccanografica e di rischio previste dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dagli del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e dall' della legge 1 marzo 1975, n. 47.
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