Convenzione
Art. 14
In vigore dal 21 mag 1977
1. Per l'applicazione delle disposizioni previste nell' della presente Convenzione i doppi cittadini sottoscrivono, a richiesta delle Autorità competenti dello Stato in cui risiedono abitualmente, una dichiarazione di residenza conforme al Modulo A allegato. Tale dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente sottoscritta prima dell'arruolamento dell'interessato da parte dell'uno o dell'altro Stato.
2. Per l'esercizio della facoltà di opzione prevista all' (1° paragrafo) i doppi cittadini sottoscrivono, davanti alle Autorità competenti dello Stato in cui hanno la loro residenza abituale, una dichiarazione di opzione conforme al modulo B allegato.
Copia di questa dichiarazione sarà trasmessa da tali Autorità a quelle competenti dell'altro Stato.
3. Per l'applicazione delle disposizioni previste al 3° paragrafo del medesimo i doppi cittadini residenti sul territorio di uno Stato terzo devono, prima dell'arruolamento, sottoscrivere un atto di opzione - conformemente al Modulo C allegato - davanti all'Autorità consolare dello Stato nel quale essi desiderano essere sottoposti agli obblighi del servizio militare. Copia di tale atto verrà trasmessa alle Autorità competenti dei due Stati Contraenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-14