Convenzione

Art. 15

In vigore dal 21 mag 1977
1. Le Autorità competenti dell'Alta Parte contraente, alla legislazione della quale i doppi cittadini sono soggetti in ragione della loro residenza abituale o della loro opzione, compileranno un certificato conforme al Modulo D allegato e lo consegneranno agli interessati affinché essi possano comprovare la loro posizione militare nei confronti dell'altro Stato. 2. Potranno essere rilasciati ad ogni doppio cittadino certificati successivi per tenere conto dell'evoluzione della sua posizione nei riguardi della legge dello Stato nel quale deve prestare, ha prestato o avrebbe prestato servizio militare se non ne fosse stato esentato o dispensato. 3. Le Autorità competenti che compilano tali certificati debbono inviarne copia alle Autorità consolari competenti dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-15

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