Convenzione

Art. 10

In vigore dal 21 mag 1977
Saranno esclusi dai benefici della presente Convenzione i doppi cittadini che non abbiano soddisfatto gli obblighi da questa derivanti. A tale effetto, le autorità competenti dell'Alta Parte in cui i predetti doppi cittadini avrebbero dovuto adempiere tali obblighi, informeranno le autorità competenti dell'altra Alta Parte.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-10

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