Convenzione
Art. 9
In vigore dal 21 mag 1977
In caso di mobilitazione, parziale o totale, decretata da una o da tutte e due le Alte Parti contraenti, ciascuna di esse può richiamare sotto le armi solo i doppi cittadini che hanno la loro residenza abituale sul proprio territorio e coloro che, risiedendo in un Paese terzo, abbiano adempiuto gli obblighi del servizio militare o nazionale nell'Alta Parte che decreti la mobilitazione.
Pertanto, i doppi cittadini che hanno risposto ad un ordine di mobilitazione in uno dei due Stati saranno considerati in situazione regolare nei confronti della legislazione dell'altro Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-9