Convenzione

Art. 8

In vigore dal 21 mag 1977
1. I doppi cittadini che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli precedenti, sia che abbiano effettivamente prestato il servizio, sia che ne siano stati dichiarati esenti o ne siano stati esonerati in conformità alla legislazione vigente nell'Alta Parte in cui risiedono o in quella per cui avessero optato, saranno considerati come aver adempiuto tutti gli obblighi del servizio militare previsti in tempo di pace dalle leggi dell'Alta Parte contraente in cui non siano stati chiamati a servire. 2. Tuttavia, i doppi cittadini che, dopo aver adempiuto gli obblighi del servizio militare in una delle Alte Parti contraenti, abbiano la loro residenza abituale per almeno due anni sul territorio dell'altra, rimarranno alla fine di tale periodo soggetti in quest'ultima agli altri obblighi del servizio militare.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-8

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