Convenzione

Art. 13

In vigore dal 21 mag 1977
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche ai doppi cittadini che, anteriormente alla sua entrata in vigore, abbiano soddisfatto gli obblighi del servizio militare in una delle due Alte Parti contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-13

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