Convenzione

Art. 2

In vigore dal 21 mag 1977
1. Il doppio cittadino sarà sottoposto agli obblighi del servizio militare della Alta Parte contraente sul cui territorio egli ha la residenza abituale a meno che non dichiari di voler soddisfare tali obblighi nei confronti dell'altra Parte. 2. La dichiarazione prevista nel precedente paragrafo ammessa solo nel caso in cui la legislazione dello Stato, ove il doppio cittadino desidera soddisfare i suoi obblighi, preveda un servizio militare. 3. Il doppio cittadino che ha la residenza abituale sul territorio di un terzo Stato, sceglierà quello dei due Stati, Parti della presente Convenzione, nel quale egli intende essere sottoposto agli obblighi del servizio militare.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-2

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