Convenzione

Art. 1

In vigore dal 21 mag 1977
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI Il Governo italiano e il Governo spagnolo, desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e spagnola, prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità delle cittadinanze e sugli obblighi militari in casi di pluralità di cittadinanze, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto nominando per loro Plenipotenziari rispettivamente: Il Presidente della Repubblica italiana S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna Il Capo dello Stato spagnolo S.E. Pedro Cortina Mauri Ministro degli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri di cui hanno riscontrato la buona e dovuta forma hanno convenuto le disposizioni seguenti: Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso: a) con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza spagnola e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati; b) con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato; c) con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi vincoli e delle sue occupazioni.
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urn:nir:stato:legge:1977-03-12;168#art-c-1

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