Convenzione
Art. 1
In vigore dal 21 mag 1977
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SPAGNA
RELATIVA AL SERVIZIO MILITARE DEI DOPPI CITTADINI
Il Governo italiano e il Governo spagnolo,
desiderosi di regolare di comune accordo i problemi relativi al servizio militare dei loro cittadini che posseggono contemporaneamente le cittadinanze italiana e spagnola,
prendendo in considerazione i principi enunciati dalla Convenzione europea del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di pluralità delle cittadinanze e sugli obblighi militari in casi di pluralità di cittadinanze,
hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto nominando per loro Plenipotenziari rispettivamente:
Il Presidente della Repubblica italiana
S.E. Ettore Staderini, Ambasciatore d'Italia in Spagna
Il Capo dello Stato spagnolo
S.E. Pedro Cortina Mauri Ministro degli affari esteri
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri di cui hanno riscontrato la buona e dovuta forma hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Ai fini della presente Convenzione, le espressioni seguenti vanno intese come indicato qui appresso:
a) con l'espressione "doppio cittadino" si intende ogni persona che possegga simultaneamente la cittadinanza spagnola e italiana, secondo le leggi in vigore in ognuno dei due Stati;
b) con l'espressione "servizio militare" si intende il servizio militare obbligatorio o qualsiasi altro servizio considerato come equivalente dalla legislazione dello Stato ove questo servizio viene prestato;
c) con l'espressione "residenza abituale" si intende la residenza effettiva, stabile e permanente del doppio cittadino medesimo, tenendo conto del centro dei suoi vincoli e delle sue occupazioni.
Storico versioni
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