Art. 10
LEGGE 12 novembre 1976, n. 751
In vigore dal 16 nov 1976
Relativamente ai debiti d'imposta conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 4 l'opposizione di terzi agli atti esecutivi per la riscossione delle imposte, soprattasse e pene pecuniarie dovute da ciascun coniuge non può essere proposta dall'altro coniuge, relativamente ai beni mobili esistenti nella casa di abitazione dei coniugi e nelle residenze secondarie a loro disposizione, se non nei casi previsti dall'articolo 52, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
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