Art. 14
LEGGE 12 novembre 1976, n. 751
In vigore dal 16 nov 1976
Le disposizioni degli hanno effetto dal 1 gennaio 1977.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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