Art. 11

LEGGE 12 novembre 1976, n. 751

In vigore dal 16 nov 1976
L'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, è modificato come segue: "Le aziende e istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all', primo comma, n. 3-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari a due terzi delle ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente. Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre".
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LEGGE 12 novembre 1976, n. 751 (Art. 11 Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.) — Testo vigente | Portale Normativo