Art. 8

LEGGE 12 novembre 1976, n. 751

In vigore dal 16 nov 1976
Il credito conseguente alla riliquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche effettuata in applicazione della presente legge, risultante dalla cartella esattoriale di cui al successivo , allegata in originale alla dichiarazione, è computato in diminuzione dell'imposta dovuta per l'anno 1976 e rimborsato per l'eventuale eccedenza. Se la riliquidazione è stata effettuata ai sensi dell'articolo 1, il credito può essere fatto valere dal marito; se è stata effettuata ai sensi dell'articolo 3 può essere fatto valere dal coniuge che ha allegato la cartella alla propria dichiarazione. In caso di riliquidazione dell'imposta complementare effettuata in applicazione della presente legge il marito ha diritto al rimborso della parte che eccede l'ammontare delle somme pagate in dipendenza di iscrizioni a ruolo a titolo definitivo. I rimborsi spettanti ai sensi dei precedenti commi devono essere richiesti con istanza da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui, ai sensi dell', è stata notificata la cartella esattoriale.
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