Art. 13
LEGGE 12 novembre 1976, n. 751
In vigore dal 16 nov 1976
Nel secondo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dopo le parole "e successive modificazioni" sono aggiunte le parole: "nonchè ad una delle casse rurali ed artigiane di cui al regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707, avente un patrimonio non inferiore a lire cento milioni".
Nel quinto comma dello stesso articolo la parola "cinquecento" è sostituita dalla parola "mille".
Con il decreto previsto dal terzo comma del predetto articolo sono altresì stabilite le modalità per la trasmissione all'amministrazione dei dati e dei documenti relativi ai pagamenti effettuati in tesoreria.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, può stabilirsi che il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta in base alla dichiarazione, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, possa essere effettuato anche tramite gli uffici postali secondo modalità determinate con il decreto medesimo. Le condizioni per l'esecuzione del servizio saranno regolate da apposita convenzione.
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