Art. 5

LEGGE 12 novembre 1976, n. 751

In vigore dal 16 nov 1976
Il termine per presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 è stabilito, a pena di decadenza, in venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per il marito e in trenta giorni per la moglie. Nella dichiarazione, da presentare in duplice copia e in carta semplice, devono essere indicati a pena di nullità e nel seguente ordine: a) le generalità e l'indirizzo del dichiarante e le generalità e il comune di iscrizione anagrafica del coniuge; b) l'ammontare netto dei singoli redditi del dichiarante nonchè dei redditi altrui dei quali egli aveva la libera disponibilità o l'amministrazione senza l'obbligo della resa dei conti; c) l'ammontare dei singoli oneri detraibili sostenuti dal dichiarante; d) la detrazione fissa per franchigia e le detrazioni per carichi di famiglia, con l'indicazione nominativa delle persone a carico; e) il reddito complessivo imponibile del dichiarante determinato con i criteri di cui all'articolo 4. Gli elementi di cui alle lettere b), c) e d) devono essere indicati nella misura in cui risultano dalla dichiarazione unica a suo tempo presentata, o, se intervenuto, dall'accertamento definitivo. Tuttavia la moglie può indicare i redditi netti e gli oneri detraibili in misura diversa, allegando un prospetto analitico dei componenti attivi e passivi dei redditi e la documentazione dei maggiori oneri. Ai fini dello scomputo delle somme già pagate, il marito deve indicarne l'ammontare, allegando alla dichiarazione le quietanze esattoriali in originale o in copia fotostatica. Deve essere presentata una distinta dichiarazione per ciascuno degli anni per i quali è richiesta l'applicazione separata dell'imposta.
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