Protocollo

Art. 15

In vigore dal 5 ago 1976
. 1. Durante il periodo determinato all', il prezzo minimo di cui all', paragrafo 3, dell'allegato n. 6 del protocollo addizionale è calcolato nei nuovi Stati membri tenendo conto dell'incidenza dei dazi doganali che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi. 2. Durante lo stesso periodo, i prelievi, gli elementi mobili e gli elementi fissi di cui all'allegato n. 6 del protocollo addizionale vengono calcolati nei nuovi Stati membri tenendo conto delle aliquote che questi Stati membri applicano in ogni momento nei confronti dei paesi terzi.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491#art-p-15

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