Accordo
Art. 2
In vigore dal 5 ago 1976
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Il testo dell' dell'Accordo interno è sostituito dalle seguenti disposizioni:
"L'importo di 242 milioni di unità di conto previsto dall', paragrafo 2, Protocollo finanziario, modificato dall' del Protocollo complementare è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:
Belgio................ 14,3 milioni di unità di conto Danimarca................ 5 milioni di unità di conto Repubblica federale di Germania... 65,2 milioni di unità di conto Francia............... 65,2 milioni di unità di conto Irlanda................. 1 milione di unità di conto Italia................ 35,7 milioni di unità di conto Lussemburgo.............. 0,3 milioni di unità di conto Paesi Bassi............. 14,3 milioni di unità di conto Regno Unito.............. 41 milioni di unità di conto
Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall', le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-10;491#art-a-2