Protocollo

Art. 4

In vigore dal 5 ago 1976
. 1. Per l'applicazione dell', dell'articolo 22, paragrafi 2 e 5, e dell'articolo 25 del protocollo addizionale, l'importo delle importazioni da prendere in considerazione viene calcolato includendo nelle importazioni provenienti dalla Comunità nella sua composizione originaria quelle, effettuate dalla Turchia, provenienti dai nuovi Stati membri durante il periodo considerato. Tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del protocollo addizionale, questa norma vale unicamente per gli aumenti delle aliquote di liberalizzazione consolidate che la Turchia deve effettuare con decorrenza dal 1 gennaio 1976. 2. All'atto dell'entrata in vigore del presente protocollo, la Turchia può apportare modifiche all'elenco di liberalizzazione notificato in conformità dell'articolo 22, paragrafo 4, del protocollo addizionale purchè vengano osservate le seguenti condizioni: - dette modifiche non devono colpire più del 10 per cento del valore delle importazioni del 1967, provenienti dalla Comunità, dei prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione; - il valore delle importazioni, provenienti dalla Comunità, di tutti i prodotti inseriti nell'elenco di liberalizzazione, sempre calcolato in base alle cifre dell'anno 1967, non deve risultare, diminuito; - per i prodotti ritirati dall'elenco di liberalizzazione devono essere aperti contingenti almeno pari al 60 per cento delle importazioni di detti prodotti effettuate in provenienza dalla Comunità durante lo anno precedente, fatta salva la facoltà della Turchia di applicare a questi prodotti l'articolo 22, paragrafo 5, del protocollo addizionale. Il valore delle importazioni, di provenienza della Comunità, interessate da queste modifiche deve essere imputato sul valore totale delle importazioni di cui al paragrafo 3, primo comma, dell' del protocollo addizionale. La Turchia notifica al Consiglio di associazione i provvedimenti adottati in conformità delle succitate disposizioni.
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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491#art-p-4

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