Protocollo
Art. 7
In vigore dal 5 ago 1976
.
I volumi annui dei contingenti tariffari previsti a favore della Turchia dall'articolo unico, paragrafo 1, dell'allegato n. 1 e dall', paragrafo 2, dell'allegato n. 2 del protocollo addizionale, sono aumentati come segue:
Prodotti petroliferi raffinati (voci della tariffa doganale comune: numeri 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 B, 27.14 C). 340.000 tonnellate
Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto (voce della tariffa doganale comune: n. 55.05).......... 390 tonnellate
Altri tessuti di cotone (voce della tariffa doganale comune: n. 55.09)....................... 1.390 tonnellate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-10;491#art-p-7