Protocollo

Art. 12

In vigore dal 5 ago 1976
Sono ammesse al beneficio del regime preferenziale previsto dal protocollo addizionale anche le merci ottenute in Turchia, nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti provenienti da uno Stato membro originario o da un nuovo Stato membro e che non si trovavano in libera pratica in Turchia. Tuttavia, l'ammissione di dette merci in un nuovo Stato membro o in uno Stato membro originario al beneficio del regime di cui sopra può essere subordinata alla riscossione di un prelievo in Turchia, finché negli scambi tra gli Stati membri e la Turchia saranno applicati dazi e tasse di effetto equivalente diversi da quelli applicati negli scambi tra gli Stati membri originari e i nuovi Stati membri. L' del protocollo addizionale è applicabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-05-10;491#art-p-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo