Protocollo
Art. 17
In vigore dal 5 ago 1976
.
1. Il presente protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità delle loro rispettive norme costituzionali e concluso validamente, per quanto riguarda la Comunità, con una decisione del Consiglio delle Comunità europee presa in conformità delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle altre Parti contraenti.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione saranno scambiati a Bruxelles.
2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di cui al paragrafo 1.
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Prourn:nir:stato:legge:1976-05-10;491#art-p-17