Art. 11

LEGGE 30 aprile 1976, n. 385

In vigore dal 8 giu 1976
L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente: "Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila".
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LEGGE 30 aprile 1976, n. 385 (Art. 11 Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.) — Testo vigente | Portale Normativo