Art. 11
LEGGE 30 aprile 1976, n. 385
In vigore dal 8 giu 1976
L'articolo 21 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
"Chiunque contravviene alle disposizioni previste negli è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire ottocentomila".
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