Art. 13

LEGGE 30 aprile 1976, n. 385

In vigore dal 8 giu 1976
La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione, salvo che per le disposizioni di etichettatura contenute negli articoli 8 e 9 che entrano in vigore un anno dopo tale data. Può essere venduto fino ad esaurimento il prodotto che alla data di entrata in vigore degli articoli 8 e 9 della presente legge si trovi già fuori degli stabilimenti di imbottigliamento confezionato in recipienti muniti del contrassegno di Stato anche se etichettato in difformità con le prescrizioni di tali articoli, purchè in regola con le disposizioni precedenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-04-30;385#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo