Art. 9

LEGGE 30 aprile 1976, n. 385

In vigore dal 8 giu 1976
L'articolo 19 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente: "Chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio bevande, aventi composizione o requisiti diversi da quelli previsti dalla presente legge, con denominazioni, segni, scritte o illustrazioni tali da indurre a ritenere che si tratti di acqueviti, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a lire un milione. La stessa pena si applica anche quando per tali bevande le denominazioni stesse siano accompagnate da termini rettificati come "tipo", "uso", "gusto" o simili e anche quando le denominazioni, segni, figure, iscrizioni o illustrazioni suddette siano apposte soltanto sulle confezioni esterne, sugli imballaggi o sulle carte di commercio. La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque detiene per vendere, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio un'acquavite con denominazioni, scritte o illustrazioni che facciano ritenere il prodotto come un'acquavite diversa".
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