Art. 14
LEGGE 30 aprile 1976, n. 385
In vigore dal 6 set 1980
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 1980, N. 465
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 aprile 1976
LEONE
MORO - DONAT-CATTIN -
STAMMATI - DAL FALCO -
MARCORA - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1976-04-30;385#art-14