Art. 14

LEGGE 30 aprile 1976, n. 385

In vigore dal 6 set 1980
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 1980, N. 465 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 aprile 1976 LEONE MORO - DONAT-CATTIN - STAMMATI - DAL FALCO - MARCORA - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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