Art. 2
LEGGE 30 aprile 1976, n. 385
In vigore dal 8 giu 1976
Il secondo comma dell' della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente:
"Le tolleranze medesime sono stabilite con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con il Ministro per la sanità, sentito il Ministro per le finanze. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
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