Art. 3

LEGGE 30 aprile 1976, n. 385

In vigore dal 8 giu 1976
L' della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, è sostituito dal seguente: "Nella preparazione delle acqueviti da immettere al commercio sono consentiti: 1) l'addizione di acqua distillata e di acqua potabile per portare l'acquavite a una gradazione alcolica non inferiore a 40° nè superiore a 60°. L'acqua potabile deve avere un grado di mineralizzazione compreso nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità e il Ministro per le finanze; deve comunque essere esclusa la presenza di componenti chimici indici di inquinamento mentre i residui di trattamento dell'acqua ai fini della potabilizzazione microbiologica possono essere tollerati solo entro i limiti stabiliti col suddetto decreto; 2) l'edulcorazione con saccarosio fino ad un massimo del 2 per cento; 3) la colorazione a mezzo di caramello; 4) le normali operazioni atte a conferire la limpidezza, che corrispondono alla migliore tecnica praticata; 5) gli altri trattamenti per il miglioramento della qualità del prodotto che, in relazione alla evoluzione della tecnica, saranno autorizzati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per la sanità e con il Ministro per le finanze".
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LEGGE 30 aprile 1976, n. 385 (Art. 3 Modifica di alcuni articoli della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti.) — Testo vigente | Portale Normativo